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Violenza sessuale e consenso, il dibattito sul ddl Bongiorno accende le piazze

Il racconto di una donna riaccende il dibattito sul ddl Bongiorno e sulla definizione di consenso nella violenza sessuale

Violenza sessuale e consenso, il dibattito sul ddl Bongiorno accende le piazze

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Modifica dell’articolo 609 bis, centri antiviolenza e manifestazioni contro un possibile passo indietro

Il dibattito sulla definizione di violenza sessuale torna al centro dell’attenzione pubblica. A riaccenderlo è anche la testimonianza di una donna che, anni fa, ha scelto di non denunciare un’aggressione subita dopo aver ritirato il proprio consenso. Un racconto che non cerca esposizione personale, ma solleva una domanda precisa: cosa cambia quando la legge modifica il modo in cui definisce il consenso?

Una testimonianza che riporta al cuore del problema

Dopo una serata trascorsa tra amici e qualche bicchiere di troppo, il consenso inizialmente espresso sarebbe stato revocato con chiarezza. “Ho detto no, più volte”, ricorda la donna. Quel rifiuto, tuttavia, non sarebbe stato rispettato.

Il giorno successivo, oltre allo shock, anche segni fisici evidenti. La decisione fu di non denunciare. Il timore di non essere creduta, soprattutto a causa dello stato di ebrezza, prevalse sulla volontà di rivolgersi alla magistratura. Una scelta che oggi viene riletta alla luce delle modifiche legislative in discussione.

Cosa prevede la modifica dell’articolo 609 bis

Al centro delle proteste annunciate in Puglia e in altre città italiane vi è la revisione dell’articolo 609 bis del codice penale, che disciplina la violenza sessuale. Secondo le promotrici della mobilitazione contro il ddl Bongiorno, la nuova formulazione non farebbe più riferimento al “consenso libero e attuale”, ma definirebbe il reato come atto compiuto “contro la volontà della persona”.

Una differenza apparentemente sottile che, secondo diverse associazioni, potrebbe incidere in modo significativo sul piano probatorio.

Il nodo dell’onere della prova

Tra le principali preoccupazioni espresse dai Centri antiviolenza vi è il rischio di una possibile inversione dell’onere della prova. In questa prospettiva, la persona offesa potrebbe trovarsi nella condizione di dover dimostrare di aver manifestato un dissenso esplicito.

Un passaggio delicato, soprattutto in un contesto processuale dove chi denuncia si trova spesso sottoposta a interrogativi pressanti sulla propria condotta.

Il ruolo del Codice rosso

Negli ultimi anni il Codice rosso ha contribuito ad accelerare le procedure nei casi di violenza domestica e sessuale, aumentando l’attenzione pubblica e le denunce. Secondo molte operatrici, intervenire ora sulla definizione normativa potrebbe generare un effetto dissuasivo, alimentando nuovamente il timore dello stigma sociale.

La questione, dunque, non riguarda soltanto la tecnica giuridica, ma anche la fiducia delle vittime nel sistema.

La posizione degli operatori sul territorio

A intervenire nel confronto è anche Daniela Gentile, avvocata e coordinatrice del Centro antiviolenza Rinascita Donna. Secondo la professionista, l’adeguamento a modelli stranieri potrebbe aver reso più sfumata la nozione di consenso, con possibili ripercussioni concrete nei procedimenti giudiziari.

Gentile sottolinea inoltre come gli operatori dei centri antiviolenza siano spesso poco coinvolti nella fase di costruzione delle riforme, nonostante l’esperienza maturata sul campo rappresenti un patrimonio essenziale.

Una questione giuridica e culturale

Il confronto sul ddl Bongiorno evidenzia quanto il tema del consenso sia intrecciato a fattori giuridici, culturali e sociali. Definire con precisione cosa costituisca violenza sessuale significa incidere direttamente sulla tutela dei diritti e sulla possibilità concreta di ottenere giustizia.

Le manifestazioni annunciate testimoniano una sensibilità crescente su un tema che va oltre la singola vicenda e coinvolge l’intero impianto di protezione delle persone più vulnerabili.


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15 Febbraio 2026
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