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Violenza sessuale e consenso, il rischio di un passo indietro nella legge

Le modifiche al ddl stupri sollevano critiche sul consenso e sul rischio di un arretramento nella tutela delle vittime

Violenza sessuale e consenso, il rischio di un passo indietro nella legge

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Fabio Roia contesta la nuova definizione di volontà contraria e l’abbassamento delle pene per violenza sessuale

Il dibattito sulla riforma del cosiddetto ddl stupri riporta al centro una questione cruciale: come definire e tutelare in modo efficace il consenso nelle norme che regolano i reati di violenza sessuale. Le modifiche proposte in Senato hanno sollevato critiche profonde, non solo sul piano tecnico, ma anche su quello culturale e simbolico, aprendo un confronto acceso tra politica, magistratura e società civile.

Le critiche alla proposta di modifica

Secondo Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano ed esperto nel contrasto alla violenza di genere, la nuova formulazione rappresenta un arretramento nella reale volontà di combattere la violenza sessuale. Il rischio evidenziato è quello di tornare a un’impostazione che, invece di rafforzare la tutela, finisce per ridimensionare il ruolo della vittima all’interno del procedimento penale.

Il valore del consenso nella precedente formulazione

Roia aveva accolto positivamente l’introduzione del concetto di consenso libero e attuale nel testo approvato in precedenza, definendolo una conquista sul piano sociale, giuridico e giudiziario. Un passo in linea con molte legislazioni europee, dove il consenso è il fulcro attorno a cui ruota la definizione del reato, senza necessità di ulteriori precisazioni o distinzioni.

Volontà contraria, un concetto ambiguo

La nuova proposta introduce invece il riferimento alla volontà contraria all’atto sessuale. Secondo il magistrato, si tratta di una scelta tecnicamente confusa, perché equivale di fatto a descrivere la mancanza di consenso con un’espressione diversa, ma meno chiara. In un contesto normativo europeo che parla semplicemente di consenso, questa distinzione appare come una complicazione inutile e potenzialmente dannosa.

Il nodo delle pene e la coerenza del sistema

Un altro punto critico riguarda la differenziazione delle pene. Le modifiche prevedono un abbassamento della soglia sanzionatoria in alcuni casi di violenza sessuale in assenza di consenso, definita ora come atto contro la volontà della donna. Per Roia, questo approccio è incoerente con la linea di inasprimento delle sanzioni seguita negli ultimi anni e manda un messaggio contraddittorio: l’assenza di consenso è sempre violenza sessuale e non dovrebbe mai comportare una riduzione della pena.

Il rischio di una lettura culturale distorta

Sul piano culturale, la nuova formulazione introduce una sorta di graduazione della violazione del consenso, prevedendo aggravanti solo in presenza di violenza o minaccia esplicita. Tuttavia, l’esperienza giurisprudenziale mostra che esistono forme di minaccia ambientale, meno evidenti ma altrettanto incisive, che possono condizionare la libertà della vittima senza manifestarsi in modo diretto.

Il falso problema dell’onere della prova

Uno degli argomenti più ricorrenti nel dibattito pubblico è quello dell’inversione dell’onere della prova. Roia lo definisce un falso problema, ribadendo che l’onere resta sempre a carico del pubblico ministero. Spetta all’accusa raccogliere la denuncia, valutarla e verificarla attraverso riscontri oggettivi. Un principio che valeva con la precedente formulazione basata sul consenso e che resta valido anche oggi.

Una riforma che divide

Nel complesso, il giudizio del magistrato è fortemente negativo. Le modifiche vengono descritte come tecnicamente incerte, difficili da interpretare e culturalmente arretrate. In gioco non c’è solo una definizione giuridica, ma il messaggio che l’ordinamento invia alle vittime e alla società sul significato del consenso e sulla reale determinazione nel contrastare la violenza sessuale.


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25 Gennaio 2026
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