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Separazione delle carriere, cosa cambia davvero con il referendum costituzionale

Due Csm, Alta Corte disciplinare e niente quorum, guida chiara al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo

Separazione delle carriere, cosa cambia davvero con il referendum costituzionale

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Referendum sulla separazione delle carriere, come funziona il voto e cosa cambia nella magistratura italiana

Non tutti i referendum funzionano allo stesso modo, e quello sulla separazione delle carriere dei magistrati lo dimostra bene. Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 gli elettori sono chiamati a esprimersi su una riforma costituzionale già approvata dal Parlamento, che interviene su alcuni articoli della Costituzione per modificare l’assetto della magistratura ordinaria. Si tratta di un referendum confermativo, quindi valido anche senza quorum. In altre parole, non conta quanti andranno a votare, ma solo quale posizione otterrà anche un solo voto in più.

Perché questo referendum è diverso dagli altri

Molti cittadini associano il referendum all’idea del quorum, cioè alla soglia minima di partecipazione necessaria perché il voto sia valido. In questo caso, però, il meccanismo è diverso. Il referendum confermativo previsto dall’articolo 138 della Costituzione serve a confermare o respingere una legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento con maggioranza assoluta ma non con i due terzi dei componenti. Per questo motivo il risultato viene deciso semplicemente dal numero dei voti favorevoli e contrari, senza che l’astensione possa bloccare la consultazione.

Il cuore della riforma, giudici e pubblici ministeri su binari separati

Il punto più noto della riforma voluta dal governo Meloni riguarda la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti. Tradotto in modo semplice, significa distinguere in modo più netto il percorso professionale dei giudici, che decidono, da quello dei pubblici ministeri, che sostengono l’accusa. L’obiettivo dichiarato dai promotori è rendere più chiaro il confine tra chi giudica e chi esercita l’azione penale, intervenendo sul Titolo IV della Costituzione e su sette articoli del testo costituzionale.

Due Consigli superiori della magistratura al posto di uno

Una delle novità più rilevanti è la nascita di due distinti organi di autogoverno. Al posto dell’attuale assetto unitario, la riforma prevede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Entrambi avrebbero come presidente il Presidente della Repubblica. Ne farebbero parte di diritto, rispettivamente, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione. L’idea di fondo è separare anche sul piano istituzionale i due percorsi professionali.

Il sorteggio entra nel sistema di autogoverno

Tra gli aspetti più discussi della riforma c’è il ricorso al sorteggio per la scelta di gran parte dei componenti dei due Csm. Un terzo verrebbe estratto da un elenco di professori universitari e avvocati predisposto dal Parlamento in seduta comune, mentre i restanti due terzi sarebbero sorteggiati tra i magistrati giudicanti e, separatamente, tra i magistrati requirenti. I vicepresidenti sarebbero eletti tra i componenti laici estratti da quell’elenco. Il mandato durerebbe quattro anni e non sarebbe immediatamente rinnovabile. La riforma introduce inoltre incompatibilità con Parlamento, Consigli regionali e iscrizione agli albi professionali durante l’incarico.

L’Alta Corte disciplinare, la nuova struttura prevista

Un altro tassello importante è l’istituzione della Alta Corte disciplinare, cui verrebbe affidata la giurisdizione disciplinare sui magistrati ordinari, sia giudicanti sia requirenti. L’organo sarebbe composto da 15 giudici, selezionati con una formula mista tra nomina del Presidente della Repubblica e sorteggio da elenchi parlamentari e categorie di magistrati in possesso di determinati requisiti. Anche qui il mandato sarebbe di quattro anni, non rinnovabile, e sarebbero previste precise incompatibilità con incarichi politici, di governo o con l’esercizio della professione forense.

Cosa succede dopo il voto

Il significato del voto è diretto. Votare significa confermare la riforma costituzionale e consentirne l’entrata in vigore. Votare No significa respingerla e lasciare invariato l’assetto costituzionale attuale. Proprio perché non esiste quorum, ogni voto pesa in modo pieno e immediato. È questo il punto che rende la consultazione particolarmente delicata, anche per chi di solito considera l’astensione una scelta politicamente influente nei referendum tradizionali.

Un voto tecnico che però parla a tutti

A prima vista può sembrare una materia per addetti ai lavori, fatta di organi costituzionali, meccanismi di autogoverno e formule giuridiche. In realtà il referendum tocca un nodo molto concreto: il modo in cui uno Stato organizza equilibrio, indipendenza e responsabilità della giustizia. Per questo il confronto non riguarda soltanto magistrati, avvocati o costituzionalisti, ma chiunque ritenga che il funzionamento della giurisdizione sia una questione centrale per la democrazia.


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21 Marzo 2026
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