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Referendum sulla giustizia, cosa cambia davvero nel voto del 22 e 23 marzo

Il voto del 22 e 23 marzo sulla giustizia spiegato in modo chiaro, senza quorum e con effetti costituzionali

Referendum sulla giustizia, cosa cambia davvero nel voto del 22 e 23 marzo

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Referendum giustizia 2026, cosa prevede la riforma costituzionale tra carriere separate e doppio Csm

Il 22 e 23 marzo 2026 gli elettori saranno chiamati a esprimersi sul referendum confermativo relativo alla riforma costituzionale della giustizia approvata dal Parlamento. Si tratta di un passaggio importante perché riguarda l’assetto dell’ordinamento giurisdizionale, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, il nuovo assetto del Consiglio superiore della magistratura e l’istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare.

Che tipo di referendum è e perché non c’è quorum

Quello previsto a marzo è un referendum costituzionale confermativo, disciplinato dall’articolo 138 della Costituzione. In questo caso gli elettori votano se intendono confermare la legge costituzionale approvata dal Parlamento, oppure No se vogliono respingerla. A differenza dei referendum abrogativi, non è richiesto il quorum, quindi l’esito sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.

Il quesito e il contenuto generale della riforma

La legge sottoposta a referendum è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Il quesito referendario chiede agli elettori se approvano il testo di revisione di diversi articoli della Costituzione, tra cui gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110. In sintesi, la riforma interviene sull’organizzazione della magistratura ordinaria e sui suoi organi di autogoverno.

La separazione tra carriera giudicante e requirente

Uno dei punti centrali riguarda la distinzione tra magistrati della carriera giudicante, cioè i giudici, e magistrati della carriera requirente, cioè i pubblici ministeri. La riforma aggiunge all’articolo 104 della Costituzione una formulazione che esplicita questa distinzione. L’impianto proposto prevede quindi due percorsi separati fin dall’inizio della carriera, senza passaggi successivi da una funzione all’altra.

Come funziona oggi e cosa verrebbe modificato

Nel sistema attuale i magistrati seguono un percorso comune e, secondo le regole oggi in vigore, possono cambiare funzione entro limiti precisi. Dopo la riforma Cartabia del 2022, il passaggio da giudice a pubblico ministero o viceversa è consentito una sola volta ed entro i primi dieci anni di attività. La riforma costituzionale sottoposta a referendum eliminerebbe questa possibilità, imponendo una scelta iniziale definitiva tra funzione giudicante e requirente.

Due Csm distinti e il nodo del sorteggio

La separazione delle carriere comporterebbe anche la nascita di due distinti organi di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Entrambi sarebbero presieduti dal Presidente della Repubblica. Tra gli aspetti più discussi c’è il metodo di selezione dei componenti: la riforma prevede il sorteggio per i membri togati e, per i membri laici, la scelta da elenchi predisposti dal Parlamento. Proprio questo punto ha suscitato critiche da parte delle opposizioni e dell’Associazione nazionale magistrati.

L’Alta Corte disciplinare e il suo ruolo

Un altro elemento previsto dalla riforma è l’istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare competente in via esclusiva per i procedimenti disciplinari che riguardano i magistrati ordinari. Secondo il testo pubblicato, l’organo è composto da 15 membri e affianca il nuovo impianto costruito attorno alla separazione delle carriere e al doppio Csm. La sua introduzione rappresenta uno dei cambiamenti più rilevanti dell’intero progetto di revisione costituzionale.

Un voto su un assetto istituzionale e non su una legge ordinaria

Il referendum del 22 e 23 marzo ha una natura diversa rispetto a consultazioni più frequenti, perché non interviene per cancellare singole norme ma per confermare o respingere una revisione della Costituzione già approvata dal Parlamento in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi in ciascuna Camera. Per questo il voto assume un rilievo istituzionale particolare e riguarda l’equilibrio tra funzioni, organi e regole del sistema giudiziario italiano.


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17 Marzo 2026
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